Il tema degli incarichi esterni continua a rappresentare uno dei terreni più complessi nella gestione del personale degli enti locali. Non si tratta solo di un ambito normativamente stratificato, ma di un settore in cui il dato legislativo si intreccia con orientamenti interpretativi sempre più incisivi da parte della Corte dei conti.
A partire dalla legge finanziaria 2005, il legislatore ha progressivamente costruito un sistema volto a limitare il ricorso alle collaborazioni esterne, nella prospettiva del contenimento della spesa e della valorizzazione delle risorse interne. In questo contesto si colloca, tra l’altro, l’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti di spesa superiori a 5.000 euro relativi a incarichi di consulenza e studio.
Negli ultimi anni, tuttavia, è soprattutto la prassi applicativa della magistratura contabile ad aver inciso in modo significativo sull’operatività degli enti. Le più recenti deliberazioni della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna offrono un quadro particolarmente chiaro di questa evoluzione.
Un primo elemento di rilievo riguarda l’ampliamento degli oneri istruttori. Con la deliberazione n. 135/2024, la Corte ha aggiornato le linee guida, richiedendo agli enti una documentazione estremamente dettagliata: non solo il provvedimento di conferimento adeguatamente motivato, ma anche il contratto, il curriculum dell’incaricato e, in determinati casi, il parere dell’organo di revisione.
L’aspetto più significativo, tuttavia, è rappresentato dall’estensione del controllo anche agli appalti di servizi affidati a professionisti. La Corte chiarisce infatti che la qualificazione giuridica dell’affidamento non può essere rimessa alla sola denominazione utilizzata dall’ente, ma deve essere verificata in concreto. Ne deriva un’area di potenziale incertezza, in cui il confine tra appalto e incarico professionale diventa sempre più sfumato.
Le criticità emergono con ancora maggiore evidenza nelle attività di controllo successivo. Le deliberazioni più recenti mostrano una lettura particolarmente rigorosa del presupposto dell’impossibilità di utilizzare personale interno, previsto dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
Secondo la Corte, non è sufficiente una ricognizione formale o una semplice richiesta interna rimasta senza riscontro. È invece necessario dimostrare, con un’istruttoria analitica, l’effettiva assenza di professionalità idonee e disponibili. Ciò implica un’analisi puntuale dell’organigramma, una mappatura delle competenze e una valutazione concreta della disponibilità del personale.
Si tratta di un’impostazione coerente con il principio di autosufficienza organizzativa, che trova fondamento nell’art. 97 della Costituzione e nei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa. Tuttavia, la sua applicazione pratica solleva non poche perplessità.
Il primo nodo riguarda quella che potremmo definire una “prova difficile”. Nella maggior parte degli enti locali, infatti, non esiste una mappatura completa e aggiornata delle competenze interne. Inoltre, la valutazione sulla complessità delle attività da affidare all’esterno presenta inevitabili margini di discrezionalità. Anche la distinzione tra carenza quantitativa e qualitativa di personale risulta, nella pratica, difficilmente oggettivabile.
Il rischio è quello di trasformare un requisito sostanziale – l’effettiva impossibilità di utilizzo delle risorse interne – in un onere probatorio particolarmente gravoso, se non addirittura sproporzionato.
Un secondo profilo riguarda il tema dell’onere della prova. La giurisprudenza contabile, in sede giurisdizionale, ha più volte affermato che spetta alla Procura dimostrare l’esistenza di professionalità interne idonee e disponibili, evitando così una indebita inversione dell’onere probatorio. Tuttavia, nella fase del controllo, gli enti restano esposti a rilievi e contestazioni, con conseguenze operative non trascurabili.
Infine, appare discutibile il collegamento, talvolta operato, tra il ricorso agli incarichi esterni e una presunta inadeguatezza della programmazione del fabbisogno di personale. La realtà degli enti locali è caratterizzata da vincoli finanziari stringenti, tempi lunghi delle procedure di reclutamento e crescenti difficoltà nel reperire alcune professionalità. In questo contesto, il ricorso temporaneo a incarichi esterni rappresenta spesso una soluzione fisiologica, più che una deviazione patologica.
Alla luce di questo quadro, gli enti sono chiamati a rafforzare significativamente le proprie cautele operative. È necessario strutturare in modo più solido l’istruttoria interna, documentando le verifiche svolte e motivando in modo puntuale le ragioni del ricorso all’esterno. Particolare attenzione deve essere riservata alla qualificazione giuridica dell’affidamento e al coinvolgimento dell’organo di revisione.
Resta tuttavia aperta una questione di fondo: il punto di equilibrio tra esigenze di controllo e sostenibilità amministrativa. Un approccio eccessivamente formalistico rischia infatti di appesantire l’azione amministrativa senza necessariamente migliorare la qualità delle decisioni.
Il tema degli incarichi esterni continua dunque a collocarsi in una zona di confine delicata. La sfida, per gli enti e per gli interpreti, è quella di mantenere fermo il principio del rigore, evitando però che l’istruttoria si trasformi in una prova impossibile